Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito sintetizzate.
Una delle misure maggiormente attese riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”.
Tale agevolazione spetta a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco).
Soggetti beneficiari
Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:
esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo.
Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio;
titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.
Tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2020, n. 15/E con riferimento al contributo di cui al DL n. 34/2020, posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.
Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:
ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.
Condizioni richieste
Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
ammontare dei ricavi / compensi non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del … decreto”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei ricavi / compensi 2019;
riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019.
Verifica riduzione fatturato / corrispettivi
Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.
Fatturato medio mensile 2019 | Fatturato medio mensile 2020 | Riduzione fatturato medio 2020 | 30% fatturato medio mensile 2019 | Spettanza contributo |
€ 100.000 | € 70.000 | € 30.000 | € 30.000 | SI |
€ 100.000 | € 75.000 | € 25.000 | € 30.000 | NO |
A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi).
In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi. |
In merito alle seguenti particolari fattispecie, per individuare la riduzione del fatturato / corrispettivi dovrà essere confermato se possano essere tenuti in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Circolare 21.7.2020, n. 22/E.
Distributori di carburanti | Mentre per la verifica del limite dei ricavi vanno considerati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore, ai fini dell’individuazione della riduzione di fatturato è necessario considerare le somme che lo costituiscono e, in particolare, le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020. |
Imprenditori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 | Vanno considerate le operazioni per le quali l’acquirente / committente ha emesso l’autofattura. Qualora l’imprenditore agricolo eserciti l’attività esclusivamente nei confronti di consumatori finali, è necessario fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia di volume d’affari, pari a € 7.000, per l’applicazione del regime di esonero. |
Autotrasportatori | Rilevano solo le operazioni effettuate nel 2019 / 2020. Non assumono rilevanza le particolari modalità di annotazione / fatturazione consentite a tali soggetti ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, ossia:
|
Operazioni fuori campo IVA | Qualora il soggetto abbia scelto (facoltà) di emettere la fattura pur non essendo obbligato, è necessario considerare il relativo ricavo / compenso. Non devono quindi essere considerate le fatture emesse senza IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 per rimborsi spese anticipate / caparre. |
Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 34/2020 e pertanto:
vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra l’1.1 e il 31.12 degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell’anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
va tenuto conto delle note variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all’ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
Ammontare del contributo
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020.
La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.
Ricavi / compensi 2019 | Percentuale applicabile |
non superiori a € 100.000 | 60% |
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 | 50% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 | 40% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 | 30% |
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 | 20% |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un importo:
non superiore a € 150.000;
non inferiore a:
€ 1.000 per le persone fisiche;
€ 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Esempio 1
| La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:
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Media mensile 2019 – media mensile 2020 = 13.783 – 9.542 = 4.241 % riduzione media mensile 2019 – 2020 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77% Contributo spettante = 4.241 x 50% = € 2.120,50 |
Attivazione partita IVA dall’1.1.2019 e determinazione del contributo
Differenza media mensile fatturato / corrispettivi 2020 e media mensile fatturato / corrispettivi 2019 | Determinazione contributo |
negativa (media mensile 2020 inferiore alla media mensile 2019) | differenza media mensile 2020 / 2019 x 60% – 50% – 40 % – 30% – 20% (il contributo comunque non è inferiore a € 1.000 / € 2.000) |
positiva o pari a zero | contributo minimo (€ 1.000 / € 2.000) |
| Al fine di determinare la media mensile, il fatturato / corrispettivi 2019 e 2020 va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva. In caso di attivazione della partita IVA entro il 31.12.2018 il fatturato / corrispettivi va diviso per “12”. Per i soggetti in esame (attivazione partita IVA nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2020) rilevano i mesi successivi a quello di attivazione (così, in caso di attivazione il 25.3.2019, il fatturato / corrispettivi realizzato a partire dal mese di aprile 2019 va diviso per “9”). |
Esempio 2
| La ditta individuale Mario Bianchi ha aperto la partita IVA nel mese di aprile 2019 e presenta la seguente situazione:
| |
Media mensile 2020 – media mensile 2019 = 1.350 – 3.500 = – 2.150 % riduzione media mensile 2020 – 2019 = 2.150 / 3.500 x 100 = 61,43% Contributo spettante (2.150 x 60%) = € 1.290 |
MEDIA MENSILE FATTURATO / CORRISPETTIVI 2020
–
media mensile fatturato / corrispettivi 2019
< 0 e pari almeno al 30% della media mensile 2019
≥ 0
≥ 0
< 0
GENERALITÀ DEI SOGGETTI
SOGGETTI CHE HANNO ATTIVATO
LA PARTITA IVA DALL’1.1.2019
contributo minimo
(€ 1.000 persone fisiche / € 2.000 soggetti diversi da persone fisiche)
applicazione 60% – 50% – 40% – 30% – 20%
(a seconda dei ricavi / compensi 2019)
Contributo non spettante
contributo spettante:
non inferiore a € 1.000 persone fisiche / € 2.000 soggetti diversi da persone fisiche
non superiore a € 150.000
Modalità di riconoscimento del contributo
La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda dal 30.3 al 28.5.2021.
Modalità di fruizione del contributo
Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:
direttamente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Caratteristiche del contributo
Il nuovo contributo a fondo perduto:
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Va evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 1 del Decreto in esame per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 19.3.2020 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1.
Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione.
A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.
| Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni. |
Regime sanzionatorio
Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:
l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.