Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito sintetizzate.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Una delle misure maggiormente attese riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”.

Tale agevolazione spetta a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco).

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo.

     

    Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio;

  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2020, n. 15/E con riferimento al contributo di cui al DL n. 34/2020, posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;

  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;

  • agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;

  • agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

  • ammontare dei ricavi / compensi non superiori a € 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del … decreto”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei ricavi / compensi 2019;

  • riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019.

Verifica riduzione fatturato / corrispettivi

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.

Fatturato medio mensile 2019

Fatturato medio mensile 2020

Riduzione fatturato medio 2020

30% fatturato medio mensile 2019

Spettanza contributo

100.000

70.000

30.000

30.000

SI

100.000

75.000

25.000

30.000

NO

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi).

In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi.

In merito alle seguenti particolari fattispecie, per individuare la riduzione del fatturato / corrispettivi dovrà essere confermato se possano essere tenuti in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Circolare 21.7.2020, n. 22/E.

Distributori di carburanti

Mentre per la verifica del limite dei ricavi vanno considerati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore, ai fini dell’individuazione della riduzione di fatturato è necessario considerare le somme che lo costituiscono e, in particolare, le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020.

Imprenditori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72

Vanno considerate le operazioni per le quali l’acquirente / committente ha emesso l’autofattura.

Qualora l’imprenditore agricolo eserciti l’attività esclusivamente nei confronti di consumatori finali, è necessario fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia di volume d’affari, pari a € 7.000, per l’applicazione del regime di esonero.

Autotrasportatori

Rilevano solo le operazioni effettuate nel 2019 / 2020. Non assumono rilevanza le particolari modalità di annotazione / fatturazione consentite a tali soggetti ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, ossia:

  • annotazione delle fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione;

  • emissione di un’unica fattura riepilogativa trimestrale per ciascun committente.

Operazioni fuori campo IVA

Qualora il soggetto abbia scelto (facoltà) di emettere la fattura pur non essendo obbligato, è necessario considerare il relativo ricavo / compenso.

Non devono quindi essere considerate le fatture emesse senza IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 per rimborsi spese anticipate / caparre.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 34/2020 e pertanto:

  • vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra l’1.1 e il 31.12 degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell’anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;

  • va tenuto conto delle note variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;

  • i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;

  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

  • per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all’ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020.

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000

60%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000

50%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000

40%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000

30%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000

20%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un importo:

  • non superiore a € 150.000;

  • non inferiore a:

  • 1.000 per le persone fisiche;

  • 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempio 1

 

La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019 € 161.000

Fatturato 2019 € 165.400 → media mensile 165.400 / 12 = € 13.783

Fatturato 2020 € 114.500 → media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Media mensile 2019 – media mensile 2020 = 13.783 – 9.542 = 4.241

% riduzione media mensile 2019 – 2020 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Contributo spettante = 4.241 x 50% = € 2.120,50

Attivazione partita IVA dall’1.1.2019 e determinazione del contributo

Differenza media mensile fatturato / corrispettivi 2020 e media mensile fatturato / corrispettivi 2019

Determinazione contributo

negativa

(media mensile 2020 inferiore alla media mensile 2019)

differenza media mensile 2020 / 2019

x

60% – 50% – 40 % – 30% – 20%

(il contributo comunque non è

inferiore a € 1.000 / € 2.000)

positiva o pari a zero

contributo minimo (€ 1.000 / € 2.000)

 

Al fine di determinare la media mensile, il fatturato / corrispettivi 2019 e 2020 va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva. In caso di attivazione della partita IVA entro il 31.12.2018 il fatturato / corrispettivi va diviso per “12”.

Per i soggetti in esame (attivazione partita IVA nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2020) rilevano i mesi successivi a quello di attivazione (così, in caso di attivazione il 25.3.2019, il fatturato / corrispettivi realizzato a partire dal mese di aprile 2019 va diviso per “9”).

Esempio 2

 

La ditta individuale Mario Bianchi ha aperto la partita IVA nel mese di aprile 2019 e presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019 € 30.000

Fatturato 2019 (dal mese di maggio) € 28.000 media mensile 28.000 / 8 = € 3.500

Fatturato 2020 € 16.200 media mensile 16.200 / 12 = € 1.350

Media mensile 2020 – media mensile 2019 = 1.350 – 3.500 = – 2.150

% riduzione media mensile 2020 – 2019 = 2.150 / 3.500 x 100 = 61,43%

Contributo spettante (2.150 x 60%) = € 1.290

MEDIA MENSILE FATTURATO / CORRISPETTIVI 2020

media mensile fatturato / corrispettivi 2019

< 0 e pari almeno al 30% della media mensile 2019

0

0

< 0

GENERALITÀ DEI SOGGETTI

SOGGETTI CHE HANNO ATTIVATO

LA PARTITA IVA DALL’1.1.2019

contributo minimo

(€ 1.000 persone fisiche / € 2.000 soggetti diversi da persone fisiche)

applicazione 60% – 50% – 40% – 30% – 20%

(a seconda dei ricavi / compensi 2019)

Contributo non spettante

contributo spettante:

  • non inferiore a € 1.000 persone fisiche / € 2.000 soggetti diversi da persone fisiche

  • non superiore a € 150.000

Modalità di riconoscimento del contributo

La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda dal 30.3 al 28.5.2021.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:

  • direttamente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;

  • a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalitàin compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Caratteristiche del contributo

Il nuovo contributo a fondo perduto:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Va evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 1 del Decreto in esame per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitatodella Comunicazione 19.3.2020 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1.

Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione.

A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.

 

Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.

Regime sanzionatorio

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

  • l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:

  • della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);

  • degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);

  • è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.