Definizione agevolata comunicazioni di irregolarità

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, è riconosciuta la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità:

  • elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

  • elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La definizione può essere effettuata dai soggetti:

  • con partita IVA attiva al 23.3.2021;

  • che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 (mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020).



 

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito vanno considerati i ricavi / compensi relativi al 2020 / 2019 risultanti dai rispettivi mod. REDDITI 2021 / 2020.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.



 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che “si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione”.