NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Sospensione versamenti

Il Decreto in esame proroga dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione

  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010

  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione

  • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910

  • atti esecutivi emessi dagli Enti locali

Si rammenta che risultano, di conseguenza, sospesi:

  • i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;

  • la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;

  • le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020.

I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi.

Da ultimo l’art. 1, DL n. 7/2021, trasfuso in sede di conversione nell’art. 22-bis, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.

Ora, come accennato, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021.

 

Per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. “zona rossadi prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2. Quest’ultima opera quindi per i versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati scadenti nel periodo 21.2.2020 – 30.4.2021.



Versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

Sospensione versamento

DL n. 183/2020

DL n. 41/2021

in scadenza nel periodo

8.3.2020 (*) – 28.2.2021

in scadenza nel periodo

8.3.2020 (*) – 30.4.2021

Ripresa versamento

Ripresa versamento

31.3.2021

31.5.2021

(*) 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nella “zona rossa” di prima istituzione

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibile richiedere la rateizzazione.

 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.4.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 31.5.2021.

Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora fino al 30.4.2021, non opera la previsione in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.

Proroga termini decadenza / prescrizione notifica cartelle

Tenuto conto dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc. è stata altresì disposta la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:

  • cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione nel predetto periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) – 30.4.2021 e, successivamente, fino al 31.12.2021;

  • cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a:

  • dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione;

  • dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017;

  • dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale.

Proroga versamenti “rottamazione” / “saldo e stralcio”

Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio” sono stati differiti all’1.6.2020 i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all’1.3.2021.

Ora il Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:

  • il versamento effettuato entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020;

  • il versamento effettuato entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 – 31.3 – 31.5 e 31.7.2021.

 

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul relativo sito Internet, ai nuovi termini è applicabile la tolleranza di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento rispettivamente entro il 9.8.2021 (il 31.7 cade di sabato e l’8.8 cade di domenica) ed entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

Rottamazione

N° rata e scadenza originaria

Scadenza prorogata

  • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”.

31.07.2020

30.11.2020

31.07.2021

31.07.2021

30.11.2021

30.11.2021

  • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;

  • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;

  • somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.

1.06.2020 (*)

1.06.2020

31.07.2020

30.11.2020

31.07.2021

10°

1.03.2021

31.05.2021

31.07.2021

30.11.2021

30.11.2021

  • Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;

  • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.

1.06.2020 (*)

1.06.2020

31.07.2020

30.11.2020

31.07.2021

1.03.2021

31.05.2021

31.07.2021

30.11.2021

30.11.2021

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020

l

Saldo e stralcio

N° rata e scadenza originaria

Scadenza prorogata

Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:

  • hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;

  • hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.

1.06.2020 (*)

31.07.2021

31.07.2020

31.03.2021

30.11.2021

31.07.2021

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

 

I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.

Cancellazione debiti di importo residuo fino a € 5.000

É previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni c.d. rottamazione e c.d.saldo e stralcio”.

Tale previsione interessa i soggetti che nel 2019 (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un reddito imponibile fino a € 30.000.

Somme escluse dalla cancellazione

La cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi riguardanti:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

  • multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;

  • risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, è riconosciuta la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità:

  • elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

  • elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La definizione può essere effettuata dai soggetti:

  • con partita IVA attiva al 23.3.2021;

  • che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 (mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020).



 

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito vanno considerati i ricavi / compensi relativi al 2020 / 2019 risultanti dai rispettivi mod. REDDITI 2021 / 2020.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.



 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che “si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione”.